ART. 1
Il presente regolamento disciplina l'uso della sala del commiato sita in Cisternino, Via San Quirico, 107 di proprietà della Congregazione SS. Quirico e Giulitta.
ART.2
L'uso della sala del commiato è destinato ad accogliere i familiari o altri aventi titolo, che intendano dare l'ultimo saluto alla salma dei loro congiunti provenienti da:
ART.3
La struttura è destinata alla custodia ed esposizione dei feretri per le celebrazioni di riti di commemorazione e dignitoso commiato, in attesa dell'espletamento delle formalità necessarie per il seppellimento o per altre esigenze connesse, fruibili da chiunque ne faccia richiesta, senza discriminazione di alcun tipo in ordine all'accesso, fino alla capienza massima di n. 2 salme.
ART. 4
I servizi della sala del commiato comportano i seguenti oneri a carico della Congregazione SS. Quirico e Giulitta:
Garantire l'apertura al pubblico della sala del commiato dalle ore 8.00 alle ore 21.30 di tutti i giorni compresi i festivi.
ART.5
Spettano all'agenzia di onoranze funebri delegata allo svolgimento del servizio funebre tutte le competenze relative alla composizione del feretro, alla sua vestizione, alla chiusura della bara, al caricamento sull'auto funebre della salma. E' vietato alle suddette agenzie introdurre all'interno della sala del commiato: drappi, addobbi, fiori ed altre attrezzature similari.
ART. 6
La domanda per l'uso della sala del commiato deve essere presentata in forma scritta, anche a mezzo
e-mail, indicando:
ART.7
La Congregazione SS. Quirico e Giulitta si riserva di fissare le tariffe per l'uso della sala del commiato. Ai confratelli e consorelle effettivi iscritti alle Confraternite di Cisternino, alle suddette tariffe verrà applicata una riduzione del 30%.
ART. 8
Il richiedente l'uso della sala deve garantire sotto la propria personale responsabilità una corretto e civile uso dei locali e dei beni in esso contenuti. Qualora venissero arrecati danni all'arredamento che comportino spese per il loro ripristino, il rimborso dei medesimi verrà addebitato al richiedente l'uso della sala.
ART.9
E' concesso l'interno della suddetta struttura la celebrazione di riti funebri non contrastanti con l'ordinamento giuridico italiano.
ART. 10
La Congregazione SS. Quirico e Giulitta con atto motivato può sospendere o revocare l'uso della sala per comprovati motivi di ordine pubblico.
ART. 11
Il presente regolamento è stato approvato dall'assemblea dei soci in data 17 febbraio 2016.